Art. 8.

      1. L'amministratore giudiziario deve allegare alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo dei creditori

 

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con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Nella redazione degli elenchi l'amministratore giudiziario si avvale delle risultanze delle scritture contabili dell'impresa, sentita la persona nei confronti della quale è proposta la misura di prevenzione o l'intestatario dell'impresa.
      2. Se dalla relazione e dagli uniti elenchi di cui al comma 1 risultano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, non può farsi luogo a dichiarazione dello stato d'insolvenza prima della definizione del procedimento di verifica dei crediti. In tale caso il giudice delegato riferisce al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla gestione dell'impresa e sulla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, si applicano le disposizioni di cui al capo III.
      3. Il giudice delegato assegna ai creditori e ai titolari di diritti reali mobiliari un termine perentorio per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti. Il decreto deve essere notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario, almeno sessanta giorni prima della scadenza del citato termine. Alle istanze di accertamento dei diritti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e 6.
      4. In caso di sequestro di azienda di imprenditore individuale, la domanda di verifica non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione dei termini di decadenza nei rapporti tra i creditori e la persona nei confronti della quale è proposta la misura di prevenzione o l'intestatario dell'impresa.